Assunzione nomina terzo responsabile
Cos'è il contratto di terzo responsabile?
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo.
Il responsabile dell’impianto termico o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 92/05 e s.m.i e dell’art. 7 del D.P.R 74/2013, provvede affinchè siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto termico.
In generale il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto tranne alcuni casi:
- Edifici in locazione – responsabile inquilino
- Impianti centralizzati – amministratore
- Edifici di proprietà di soggetti diversi da persona fisica – responsabile proprietario o amministratore delegato
Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad “un terzo responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del °Ministro per lo sviluppo economico 22 Gennaio 2008, n. 37
Il Terzo Responsabile:
- riceve l’incarico dal responsabile dell’impianto
- diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria e straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica.
- ha gli stessi compiti del responsabile dell’impianto
- risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza
REQUISITI
Per “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” si intende la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dall’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.
Il terzo responsabile è un’impresa iscritta alla Camera di Commercio o all’Albo Artigiani, di cui al Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, n. 37 ed abilitata con riferimento alla lettera C e D, e per gli impianti a gas, anche lettera E dell’art. 1 comma 2 del suddetto decreto.
Per la conduzione di impianti > ai 232 Kw deve disporre di personale con apposito patentino
Per la conduzione di impianti > ai 350 Kw deve obbligatoriamente possedere la certificazione per la qualità UNI EN ISO 9001 per gestione e manutenzione impianti termici
La delega ad un terzo responsabile deve sempre essere in forma scritta.
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